Attività negoziale (D.I. 129 del 28/08/2018 art. 45 comma 1 e 2, a) Dlgs n 36 del 31/03/2023
Art. 55: Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale
Il Consiglio d’istituto delibera in ordine alle attività espressamente indicate nell’art 15 comma 1 e 2 del D.I. 129 del 28/08/2018 (vedi D.I. 129 del 28/08/2018 art. 45 ) emanando regolamenti per la buona gestione e per la stipula dei contratti.
Art. 56: Contratti di sponsor
L’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione deve rispettare le condizioni previste dall’art.41 del D.I. 44/01. L’accettazione di eventuali contributi (di tipo finanziario o altro) non deve vincolare la progettazione e la realizzazione delle attività della scuola.
Art. 57: Concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
La concessione dei locali scolastici non deve comportare limitazioni alle attività didattiche, né interferire con le condizioni organizzative dell’Istituto. I locali possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile, senza fini di lucro secondo quanto espresso nel Regolamento utilizzo locali scolastici per uso temporaneo
Art. 58: Contratti di prestazione d’opera
L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti secondo quanto espresso dall’ art.45 del D.I. 129 del 28/08/2018 e dal Regolamento di Istituto dell’attività negoziale per l’affidamento di servizi, lavori e forniture
Art. 59: Criteri individuazione contraenti
Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti con il PTOF e con il Piano Annuale del personale ATA; coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. Prima di ricorrere all’esperto esterno (anche nella forma della “collaborazione plurima”, ai sensi del CCNL 2019/2021) è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con incarichi rivolti al personale in servizio nell’istituto.
Vedi Regolamento per il conferimento di incarichi individuali esperti interni ed esterni
Art. 60: Compensi
Per i compensi agli esperti occasionali si applicano le tariffe previste per l’aggiornamento dal D.I. 326 del 12.10.95. I compensi non dovranno superare, per ogni ora di lezione, 41,32 € lordi.
Art. 61: Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art 53 del D. L.vo. 165/01. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, commi da 13 a 16 del citato D. L.vo n.165/2001.
Art. 62: Acquisti in economia
Per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 326/23 “Codice dei contratti pubblici” e nel Regolamento d’Istituto.
Art. 63: Limiti di spesa art. 34 DI 44/01
Si applicano le norme contenute nell’art 45 del D.I. 129/18 e nell’art.50 del Dlgs 326/2023 “Codice dei contratti pubblici”.
Art. 64: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione ed è reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. Eventuali modifiche devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Ogni proposta di modifica deve pervenire ai componenti del CdI congiuntamente alla convocazione del medesimo.
TESTO AGGIORNATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2026