Sezione IX – Regolamento di disciplina

Art. 49: Finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
I provvedimenti adottati vengono sempre comunicati integralmente in forma scritta alla famiglia dell’alunno.

Art. 50: Criteri regolativi

Le sanzioni di cui all’art. 43:

  • sono sempre temporanee;
  • tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio:
  • devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
  • vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni;
  • non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 51: Allontanamento dalle lezioni

In caso di mancanze particolarmente gravi è previsto l’allontanamento dalle lezioni, che avviene nelle modalità dall’art. 1 cc 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 9 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998 , n. 249 come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134 ovvero: 

  1. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. 
  2. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. 
  3. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica 

Il provvedimento di sospensione superiore a 15 giorni viene adottato dal Consiglio di Istituto su istruttoria predisposta dal Consiglio di Classe in collaborazione con il Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 agosto 2025, n.134.

Art. 52: Impugnazioni

Contro il provvedimento di cui all’art. 45 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs. n. 297/94). Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 43 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo art. 47.

Art. 53: Organo di garanzia

Viene istituito un organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

  • decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 43;
  • decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa l’applicazione del regolamento di disciplina.

L’organo di garanzia è composto da:

  • due docenti
  • due genitori
  • un rappresentante del personale ATA purché non direttamente coinvolti nel ricorso esaminato.

L’organo di garanzia elegge al proprio interno un Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. L’organo di garanzia dura in carica tre anni.

Art. 54: Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina viene reso noto ad alunni, docenti e genitori tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Allegati:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO