Descrizione
REGOLAMENTO PARCHEGGIO RISERVATO IC LODI V “F. Cazzulani”
ART.1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’uso di tutte le aree destinate a:
- parcheggi di autoveicoli di proprietà del personale docente, amministrativo e ATA dell’Istituto Comprensivo Lodi V “Cazzulani” di Lodi ed Istituti annessi all’edificio;
- parcheggio di biciclette personale docente e ATA;
- parcheggio biciclette alunni
ART. 2 – Destinatari
È destinata a parcheggio di autoveicoli del personale docente e non docente l’area cortilizia Est, precisamente quella delimitata su due lati dall’edificio scolastico e dalla palestra con accesso da via Vignati.
Non è consentito l’accesso ai Genitori degli Alunni salvo casi di grave necessità e previa autorizzazione della Dirigenza.
Tale area comprende (v. mappa allegata):
- n. 34 posti auto;
- n. 1 posto destinato al carico e scarico;
- n. 1 posto riservato alle persone disabili provviste di tagliando:
L’IC LODI V, in ogni caso, non assume alcun obbligo circa l’assegnazione dei suddetti 34 posti auto i quali, pertanto, saranno occupati casualmente e secondo l’ordine di arrivo degli utenti.
È destinata a parcheggio delle biciclette degli Alunni l’area compresa fra la palestra e il muro di cinta lato Sud ove esistono gli appositi stalli (v. mappa allegata).
È destinata a parcheggio delle biciclette dei Docenti l’area cortilizia lato Nord, compresa fra l’Aula Magna e la via Vignati; In tale area gli alunni non possono accedere né parcheggiare la bicicletta (v. mappa allegata).
ART. 3 – Responsabilità
Le aree di parcheggio non sono dotate di servizi o dispositivi di sorveglianza o custodia e, quindi, l’IC LODI V non assume alcuna responsabilità in merito a danni, furti o collisioni.
L’uso dei parcheggi è sotto la responsabilità di chi lo utilizza ed è subordinato all’accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel presente regolamento.
ART. 4 – Riconoscibilità
A tutti i dipendenti che prestano servizio continuativo nell’edificio sarà assegnato un contrassegno con un numero unico ed individuale da esporre sempre sul parabrezza dell’auto o sul cruscotto del motociclo. Il contrassegno dovrà essere restituito al termine del servizio (cessazione o trasferimento ad altro Istituto).
I veicoli senza motore non hanno tale obbligo.
ART. 5 – Limiti d’uso
L’autorizzazione all’uso del parcheggio è personale e limitata esclusivamente ai tempi di servizio. È pertanto valida per le sole ore in cui tale servizio viene espletato e l’utente è presente all’interno dell’edificio.
E’ fatto obbligo a chiunque acceda ai parcheggi di rispettare la segnaletica e di servirsi solo dei posti segnati. Si prega quindi di fare riferimento alle strisce bianche verticali disegnate sui cordoli e alla mappa allegata che ciascuno è tenuto ad esaminare.
Specificamente non è permesso parcheggiare sul posto riservato ai disabili se sprovvisti dei requisiti: tale posto è segnato sulla mappa allegata ed è il più vicino all’entrata “ascensore”;
Non è permesso parcheggiare al centro del cortile, né sulla rampa di accesso né sulla zona destinata a carico/scarico, né sul marciapiede adiacente l’edificio.
A partire dall’apertura del cancello d’ingresso al parcheggio e fino alle ore 8,15 è vietato accedere con veicoli all’area più vicina all’edificio scolastico, riconoscibile sulla mappa con la dicitura “12 posti”. Ciò a tutela dell’incolumità degli alunni in attesa dell’inizio delle lezioni (v. Circolare n. 152 del 29/02/2024 e Circolare n. 208 del 09/05/2024).
ART. 6 – Eccezioni
- In caso di parcheggio disabili occupato sarà tollerato che un eventuale veicolo di un secondo disabile provvisto di contrassegno specifico parcheggi lungo il muro dell’edificio con riguardo a non occupare le uscite di sicurezza e a non impedire la manovra di altri veicoli (v. mappa allegata).
- I mezzi degli enti locali ed i lavoratori delle ditte o imprese manutentrici o di fornitura di beni e servizi possono essere autorizzati all’uso del parcheggio limitatamente al periodo di attività rispettando la segnaletica.
ART. 7 – Assenza di posti liberi
Nel caso in cui la disponibilità di posti dovesse esaurirsi sarà necessario trovare parcheggio all’esterno.
Non sono ammesse deroghe con giustificazioni come l’imminenza dell’inizio delle lezioni, il traffico, ecc. poichè trattasi di eventualità comuni che ciascuno è tenuto a prevedere.
ART. 8 – Rimozione dei veicoli
Gli Utenti autorizzati sono messi a conoscenza che l’IC LODI V potrà far rimuovere il veicolo sempre e senza preavviso in tutti i casi di parcheggio non autorizzato fra cui si ricordano i principali:
- parcheggio di auto/motoveicoli di persone estranee al personale dell’Istituto;
- parcheggio in periodi per i quali non si è autorizzati;
- parcheggio in luoghi diversi da quelli autorizzati;
- parcheggio per periodi eccedenti le normali attività istituzionali o per ragioni non legate al servizio;
- parcheggio su posti riservati ai disabili senza averne i requisiti e il relativo tagliando;
- parcheggio su posti riservati al carico/scarico;
- parcheggio fuori dagli stalli o a cavallo fra essi.
Il Personale autorizzato ha l’obbligo di esporre in modo visibile sul proprio autoveicolo l’apposito contrassegno rilasciato dall’Istituto (v. art. 4). La mancata esposizione del contrassegno può comportare la rimozione dell’autoveicolo come nel caso di parcheggio in assenza di concessione d’uso. In caso di rimozione il possessore dell’autoveicolo può provvedere al suo ritiro autonomamente presso il servizio di rimozione versando a favore del gestore la somma stabilita dal gestore stesso indicata in appositi avvisi.
ART. 9 – Sospensione o revoca dell’autorizzazione
La violazione recidiva degli obblighi o dei divieti qui elencati comporta la sospensione o la revoca della concessione.
La Dirigenza dell’Istituto Lodi V ha facoltà di chiudere il parcheggio per un periodo ritenuto opportuno in caso di inosservanza diffusa del presente regolamento, a tutela della sicurezza di tutti.
ART. 10 – Accesso degli Alunni
Gli alunni non possono accedere al cortile Est attraverso la rampa carrabile né possono attraversare il cortile Nord (parcheggio biciclette Docenti e ATA, quello con la ghiaia); devono quindi usare l’ingresso principale oppure, a seconda delle classi di appartenenza, l’ingresso di via Dante.
Si rimanda all’apposito regolamento sull’ingresso e uscita degli Alunni.
Gli alunni minorenni che usano la bicicletta devono sempre accedere o uscire dalla via Dante, condurre la bicicletta a mano e posteggiarla negli appositi spazi alla base della rampa d’accesso a fianco della palestra. Qualora il cancello sulla via Dante fosse chiuso (entrata/uscita in orari diversi o dopo le attività pomeridiane) gli alunni potranno percorrere la rampa carrabile con la massima prudenza ed escludendo, in ogni caso, ogni responsabilità dell’Istituto.
Gli alunni non possono posteggiare biciclette o altro nel cortile assegnato alle automobili o in quello assegnato alle biciclette dei docenti.
È espressamente vietato agli alunni usufruire dei parcheggi, in qualsiasi giorno di attività scolastica, con qualsiasi veicolo a motore, anche se elettrico.
Art. 11 – Varie
È tollerato che il personale utilizzi il sottoscala lato ascensore per il posteggio delle biciclette, anche accedendo dalla rampa carrabile, ma solo rispettando le indicazioni in loco e senza intralciare il percorso di evacuazione, limitatamente allo spazio disponibile sotto la scala stessa o a fianco di essa.
Il personale, come già indicato nell’art. 2, può utilizzare anche il cortile Nord riservato per questo scopo e comunque sotto la propria responsabilità.
Tutte le procedure sopra indicate sono costantemente monitorate attraverso un apposito controllo tramite personale opportunamente informato e in contatto con la dirigenza scolastica.
Si precisa ancora una volta che, in ogni caso, il posteggio o il transito di qualsiasi veicolo non comporta alcuna responsabilità civile o penale da parte dell’Istituto LODI V e del suo rappresentante legale.